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Chi siamo

Daos Srl, oltre ad essere un Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro operante nel campo delle verifiche sulle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, è anche un Organismo Abilitato dal Ministero Dello Sviluppo Economico (Decreto del 12.10.2015) all’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici previste dal DPR 462/01 e può operare sull’intero territorio nazionale.
Garantire la sicurezza è un obbligo del Datore di Lavoro. L’inottemperanza agli obblighi di legge comporta oltre che gravi danni sugli impianti e sulle persone anche sanzioni sia civili che penali per il Datore di Lavoro. Inoltre, il corretto funzionamento degli impianti, rappresenta un elemento essenziale nel processo di ottimizzazione dei profitti di impresa. Tutti i datori di lavoro che hanno alle dipendenze almeno un lavoratore subordinato hanno l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra e/o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

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Cosa prevede la legge

Il DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" entrato in vigore il 23 gennaio 2002, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati le verifiche periodiche e/o straordinarie sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.


Le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/2001 possono essere effettuate da un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico; non sono valide le verifiche effettuate da progettisti, elettricisti o imprese installatrici.

QUALI IMPIANTI OCCORRE SOTTOPORRE A VERIFICA E CON QUALE PERIODICITA’
Il D.P.R. 462/01 si applica sia ai nuovi impianti che a quelli esistenti. In particolare, occorre richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla messa in esercizio dell'Impianto stesso o dalla data dell'ultima verifica.
La verifica periodica deve essere effettuata – a pena di sanzioni - secondo le seguenti periodicità:
OGNI 2 ANNI - per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, ambulatori, case di cura nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio [ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi], nei cantieri; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)
OGNI 5 ANNI - per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti

NOVITA’ NORMATIVE
La legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 – ha apportato novità relative al settore delle verifiche degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462/01, stabilendo in particolare nuove tariffe, obblighi di comunicazione all’INAIL da parte del datore di lavoro ed un banca dati informatizzata di INAIL.
La nuova legge ha previsto un tariffario a cui gli Organismi incaricati dai Datori di Lavoro per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462/01 devono attenersi. Tali tariffe - secondo quanto disposto dall’Articolo 1339 del Codice Civile - sono applicabili a far data dal 01.01.2020 e riguarda anche i contratti sottoscritti precedentemente tale data senza che sia necessaria la stipula di un nuovo contratto con il datore di lavoro.
La Legge prevede, inoltre, l’istituzione da parte di INAIL della banca dati informatizzata delle verifiche e l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo incaricato per le verifiche. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo pec dal datore di lavoro ad INAIL e per conoscenza anche alll’Organismo incaricato di eseguire la verifica. Detta comunicazione potrà essere trasmessa utilizzando lo specifico Modello di Comunicazione.
La legge prevede infine, per ciascuna verifica eseguita, la quota pari al 5% della tariffa che deve essere versata ad INAIL dall’Organismo abilitato. Tale spettanza è destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata di INAIL.


Daos srl - Via Del Carroccio N. 4 - 22063 – Cantù (CO)
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Art. 71 D.Lgs n. 81/08 Soggetto Abilitato con Decreto Dirigenziale 22.01.2014 - G.U. n. 21 del 27.01.2014
DPR 462/01 Organismo Abilitato con Decreto Ministeriale del 12.10.2015 – G.U. n. 258 del 05.11.2015